L’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, con contestuale abrogazione del tributo TASI di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti, ed ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, la nuova I.M.U. che è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1 L. 160/2019 ed i cui codici tributo ai fini del versamento sono rimasti invariati.
Il 16 giugno 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU per l’anno 2020. Poiché le aliquote per l’anno 2020 non sono state ancora deliberate (termine differito al 31 luglio 2020), il versamento da corrispondere a titolo di acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nell’anno 2019 secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 762 della Legge 160/2019.
Per casistiche particolari di calcolo si rinvia alla Circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Dipartimento delle Finanze. Il versamento in acconto dovrà essere effettuato indicando sul modello F24 di pagamento esclusivamente i codici tributo di riferimento IMU. Entro il termine del versamento a saldo (16 dicembre 2020) sula scorta delle aliquote deliberate dal Comune, il contribuente:
1. dovrà effettuare il calcolo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 2020;
2. detrarre dall’importo di cui sopra l’acconto versato; 3. versare a saldo l’importo così ottenuto.